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Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha firmato l’ordinanza che impone, ai sensi dell’articolo 192 del testo unico dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. I soggetti destinatari del provvedimento hanno 30 giorni di tempo per presentare un elaborato tecnico che illustri compiutamente lo stato dell’area denominata ex Vacis sulla strada Aurelia in località Porta a Mare. L’atto si è reso necessario in seguito all’inchiesta in corso sui rifiuti tossici e agli accertamenti effettuati dall’Arpat – Dipartimento di Pisa Area Vasta Costa che hanno rilevato la presenza di Keu nei riciclati utilizzati.
«A seguito delle indagini tecnico-scientifiche di Arpat – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – ho firmato un’ordinanza per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi nell’area ex Vacis per la presenza di Keu nei riciclati utilizzati. L’amara vicenda che ha investito molti siti della nostra regione ha destato una giustificata preoccupazione nella cittadinanza e in tutti noi. Il dovere degli amministratori è mettere in campo ogni azione necessaria a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Su questi temi non si può transigere. L’atto che ho sottoscritto, puntuale e tempestivo, va proprio in questa direzione. Mi auguro che chi di dovere intervenga senza perdere tempo, per rendere operative le prescrizioni indicate».
La relazione, che dovrà essere presentata al Comune di Pisa e ad Arpat-Dipartimento di Pisa, dovrà illustrare compiutamente lo stato dei luoghi e prevedere un “adeguato piano di investigazione preliminare finalizzato ad accertare lo stato delle matrici ambientali a contatto con la fonte primaria di contaminazione (terreni naturali limitrofi e acque freatiche)”.
Nell’ordinanza vengono dettagliate le seguenti azioni:
1. “Individuare la reale massa dei materiali di riporto non conformi mediante documentazione di fornitura (documenti di trasporto del riciclato);
2. Ricostruire le geometrie dei riporti (dati di progetto) individuandone settorialmente le capacità di rilascio dei contaminanti in funzione della loro giacitura;
3. Descrivere le operazioni di messa in sicurezza da adottate o in corso di adozione al fine di limitare la lisciviazione dei contaminati ad opera degli agenti atmosferici;
4. Ipotizzare e/o definire le procedure relative allo smaltimento/recupero dei materiali non conformi, nelle aree dove la loro rimozione non sia tecnicamente fattibile in maniera documentata;
5. Nelle zone ove sono già state realizzate le strutture edilizie effettuare, sui depositi di materiali non conformi, indagini puntuali per la definizione delle caratteristiche geotecniche e idrauliche;
6. Dove le operazioni di rimozione risultino tecnicamente non fattibili, individuare e progettare gli interventi per il confinamento permanente dei materiali non conformi e le modalità di monitoraggio periodico da realizzare;
7. descrivere le modalità che verranno attuate per la verifica dell’avvenuto ripristino dei luoghi e per valutare la compatibilità ambientale con l’attuale destinazione d’uso urbanistica della zona.
8. Nelle aree di asportazione del materiale non conforme dovrà essere effettuato un numero idoneo di campioni di fondo scavo da confrontarsi con il fondo geochimico dell’area; i parametri chimici da ricercare dovranno essere quelli già valutati.
9. Una volta valutato, il piano potrà essere eseguito, prevedendo di comunicare agli enti la data di avvio delle operazioni e riservandosi di fornire ad Arpat e al Comune di Pisa la documentazione completa attestante l’avvenuta realizzazione delle opere previste, le modalità dei monitoraggi da eseguire e la documentazione relativa allo smaltimento/recupero dei materiali non idonei oggetto di rimozione.
Infine, l’ordinanza prevede che “qualora dalle analisi di collaudo dei fondi scavo o dai monitoraggi periodici sulle acque sotterranee dovessero evidenziarsi superamenti dei limiti previsti dalla legge dovrà essere attivata una procedura di bonifica”.