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Cittadella-Pisa: il Presidente dei veneti annuncia ricorso, ma la sentenza lascia pochi margini di interpretazione

Nel corso di un’intervista post gara dopo la sconfitta casalinga con il Frosinone, il Presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha lasciato alcune dichiarazioni inerenti anche alla decisione della Corte Sportiva d’Appello che ha concesso la vittoria al tavolino per il Pisa. «La sconfitta a tavolino psicologicamente è stata fastidiosa, ora andremo al Collegio di Garanzia del Coni. Sinceramente non mi aspettavo il ribaltamento della sentenza di primo grado, avevamo preparato una memoria fatta molto bene dove si evidenziava la verità dei fatti. Si è trattato di una banale svista alla quale si è cercato di porre rimedio il prima possibile, confortati dalle comunicazioni intercorse con la Lega.»

Ma proprio oggi la Corte Sportiva d’Appello ha presentato la motivazione della Sentenza (consultabile qua: https://www.figc.it/media/250341/sez-i-decisione-n-0009-csa-del-2-ottobre-2024.pdf ). Esaminati gli atti la Corte si è espressa a favore del Pisa in quanto:

L’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio sancisce che “i nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all’arbitro prima dell’inizio della gara” e che “un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non potrà partecipare alla stessa“. Sul punto, per completezza vale soggiungere che, nella “Guida Pratica AIA”, allegata al medesimo regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre che devono essere presentati all’arbitro prima dell’inizio della gara, si legge testualmente che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio.

La sentenza prosegue evidenziando: “In altre parole, un giocatore che non sia stato inserito nell’elenco consegnato all’arbitro prima dell’inizio di una gara non potrà prendere parte alla stessa.
Nel caso in esame, è pacifico che il calciatore Jacopo Desogus non sia stato inserito nella lista consegnata all’arbitro prima dell’inizio della partita, con la indiscutibile conseguenza che la società resistente ha violato l’anzidetta norma del citato Regolamento
.

Il Giudice poi precisa come il giocatore, seppur regolarmente tesserato e privo di squalifiche a suo carico, non essendo inserito in lista entro l’orario di inizio, non avesse diritto a partecipare alla gara: “Di contro, il richiamato art.10, comma 6, lett.”a”, come già ricordato, prevede che la sanzione della perdita della gara venga comminata, per quel che qui interessa, nel caso in cui una società faccia partecipare ad una gara un calciatore che non abbia titolo a prendervi parte.
A tal riguardo, non può essere qui condivisa la lettura privilegiata dalla parte convenuta, secondo cui l’espressione “non abbia titolo” debba essere circoscritta alle sole fattispecie in cui un giocatore non sia tesserato per la società che lo impiega ovvero tesserato per diverso club e/o non abbia l’età richiesta dalla normativa sportiva e/o sprovvisto dell’idoneità sportiva.
Tale criterio selettivo non può, invero, evincersi, né sul piano letterale né su quello logico, dalla piana lettura della norma in argomento, deponendo viceversa il suo immediato significato nel senso di un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara.
A questo proposito, il fatto che l’art.3.3 del giuoco del calcio preveda espressamente che un calciatore di riserva il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell’inizio della gara non possa partecipare alla stessa equivale senz’altro a dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo.
In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo.”

Infine non viene riconosciuta neanche la tanto decantata “buona fede” della squadra veneta, in quanto: “Né è possibile sostenere che la Cittadella abbia commesso, come proposto dalla sua difesa, un mero errore materiale, trattandosi dell’inserimento in lista di un nominativo nuovo e nient’affatto confondibile con altri.
Nessuna buona fede, infine, può essere riconosciuta alla Cittadella attesa la chiarezza della norma di cui all’art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. … …D’altro canto, e come sopra già evidenziato, il fatto che il calciatore Desogus sia entrato in campo rappresenta di per sè una circostanza che ha influito sul regolare sviluppo della gara o comunque ne ha impedito la regolare effettuazione. Il calciatore, invero, ha sicuramente partecipato al gioco, contribuendo alle sorti della squadra in cui milita e al risultato finale.
“.

Con tutte queste premesse pare assai complicato che il CONI possa ribaltare la sentenza della Corte Federale.