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Pisa-Cittadella, omologato il risultato sul campo

In data 5 settembre è uscito il Comunicato Ufficiale N° 25 della Lega Nazionale di Serie B (consultabile da qui: https://d5rzfs5ck83rq.cloudfront.net/legab.it/documenti/2024-25/Cu25_.pdf ) in merito al reclamo del Pisa in relazione alla regolarità della partita Cittadella-Pisa disputata il 27 agosto alle 20,30 allo Stadio Tombolato di Cittadella.

Come risaputo il reclamo era stato presentato dal Pisa in quanto il calciatore granata, Jacopo Desogus, era entrato in campo al minuto 71 senza risultare nella lista dei giocatori in panchina presentata in un primo momento dalla squadra locale. Il Giudice Sportivo ha riconosciuto la riconstruzione del fatto come pacifico, in quanto anche lo stesso Cittadella ha riconosciuto l’accaduto nella memoria difensiva presentata.

I fatti prevedono che nella “Prima Distinta” caricata regolarmente tramite il portale della Lega, il calciatore Desogus non risultava inserito, nonostante prova fotografica accertasse la sua presenza; al suo posto era inserito il calciatore De Luca. Alle 20,44 , a partita già in corso, il Cittadella caricava sul portale della Lega una “Secondo Distinta” con la correzione, che prontamente la Lega ha comunicato anche al Pisa. La squadra di Filippo Inzaghi poi riceveva in via cartacea il documento della “Seconda Distinta” alle ore 21,20.

Il Giudice Sportivo ha riconosciuto quindi l’errore del Cittadella, che è venuto meno alla Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ma oltresì riconosciuto che la violazione non è prevista nel tassativo elenco dell’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le circostanze punite con la perdita della gara. In questo caso il calciatore Desogus risultava avere tutti i diritti per partecipare alla gara (regolarmente tesserato e nessuna squalifica a carico), quindi si è deciso che la sua presenza in campo non avrebbe influito sul risultato sportivo. Allo stesso modo invece è stata riconosciuta la responsabilità della società Cittadella e del suo Dirigente Accompagnatore Federico Cerantola, sanzionando quest’ultimo con un’ammonizione e 2.000 € di multa mentre la società granata con una multa di 10.000 €.

La sentenza del Giudice Sportivo spiazza le previsioni sul caso. Su pianetaSerieB.it nei giorni scorsi era intervenuto pure l’avvocato Mattia Grassani che affermava: «Il regolamento del gioco del calcio, dalla Serie A alla Terza categoria, è chiaro laddove prevede la possibilità di entrare in campo soltanto per i calciatori che siano stati inseriti nella distinta consegnata al direttore di gara prima della partita – ha spiegato – ciò non è accaduto nel caso di specie, per cui mi aspetto una decisione che confermi un principio assolutamente consolidato». La decisione del Giudice Sportivo è stata presa anche come riporta il Comunicato: “… in assenza di specifica previsione normativa…” quindi “…non è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalità formale”. Tutto ciò potrebbe aprire le porte di un altro ricorso da parte della Società di Giuseppe Corrado, stavolta presso la Corte Sportiva d’Appello ed eventualmente ci potrebbe essere un ultieriore giudizio presso il Collegio di Garanzia. Vedremo come deciderà di muoversi la società nerazzurra nei prossimi giorni.