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La Giunta comunale ha deliberato la proroga al 31 dicembre prossimo delle disposizioni straordinarie per l’utilizzo del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi che prevedono una procedura semplificata per la richiesta.
«Continua l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti delle imprese ricettive, della ristorazione, del turismo e dell’accoglienza in città – spiega l’assessore al commercio Paolo Pesciatini -. Con questa misura, valida per tutto il 2024, viene consentito, nel rispetto delle norme e dietro la regolarità del pagamento della Tari, di usufruire di spazi pubblici per svolgere al meglio le loro attività economiche. Si tratta della conferma di un sostegno che va ad aggiungersi a quelli già messi in campo negli anni scorsi ad un settore fondamentale per il sistema economico e sociale della nostra città».
Per le attività commerciali già in possesso di “nulla osta”, ottenuto tramite procedura semplificata, la delibera prevede la “proroga automatica per il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e altri spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La proroga è subordinata al pagamento del canone unico patrimoniale (Cup e Tari).
Per le attività che facciano richiesta ex novo, entro il limite massimo di incremento del 60% rispetto a quella già autorizzata, secondo i parametri ante Covid 19, viene consentito di presentare comunicazione con allegata la planimetria dell’esterno richiesto, il consenso dei titolari delle attività limitrofe in caso si verifichi sovrapposizione (di spazio o di copertura dell’ingresso o vetrina) e anche la planimetria della superficie di somministrazione. Anche in questo caso la proroga verrà concessa previo pagamento del canone unico patrimoniale.
È confermata anche la semplificazione dell’iter burocratico relativo alla richiesta che dovrà essere inoltrata tramite Posta certificata (PEC) a Sepi spa, senza pagamento del bollo.
La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, espositori di menu, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ferma restando la compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada il cui rispetto è preventivamente valutato dalla Polizia Municipale entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi. Le strutture mobili dovranno comunque avere caratteristiche tali da poter essere rimosse entro 24 ore dalla richiesta delle autorità competenti, per ragioni imprevedibili di urgenza e necessità, anche legate ad eventi di Protezione civile.