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VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; VISTA la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell’aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10; VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale“ ed in particolare l’articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., e richiamato l’articolo 50 dello stesso che prevede che compete al Sindaco l’adozione di ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale
VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l’articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle
situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell’aria ambiente mettono in
atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 “Nuova zonizzazione e classificazione
del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2015, n. 1182 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di
superamento, ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”, pubblicata sul BURT n. 52 del 30.12.2015, con la quale sono individuati i Comuni – tra cui il Comune di Santa Croce Sull’Arno –
tenuti all’adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell’aria ambiente, e in particolare stabilisce:
i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10,
nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;
che la stazione della rete regionale di riferimento per la determinazione del superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull’Arno è identificata nella stazione di fondo PI-Santa Croce-COOP;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 814 del 01.08.2016 adottata ai sensi dell’art. 13, comma 3 ter, della L.R. 9/2010, con cui la Regione ha fissato i criteri per l’attivazione degli interventi contingibili, basati
sull’utilizzo di uno specifico indice di criticità (che può assumere alternativamente valore 1 o 2) calcolato in riferimento al periodo critico che va dal 1° novembre di un anno al 31 marzo dell’anno successivo e tenendo
conto anche delle previsioni delle condizioni meteo, ai fini di una migliore individuazione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite di PM10 (35 superamenti annui della soglia media giornaliera di 50
microgrammi/mc);
CONSIDERATO che sulla base dei criteri di attivazione degli interventi contingibili di cui alla suddetta DGRT n. 814/2016, in caso di raggiungimento del livello di criticità 2 è prevista l’adozione di ordinanza
sindacale che imponga il divieto dell’accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature, residui vegetali o altro per 5 giorni (dopo i 5 giorni, l’ordinanza si ripete, fino al 31 marzo, alla
comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2);
DATO ATTO che i Comuni facenti parte dell’area di superamento denominata “Comprensorio del Cuoio di
Santa Croce sull’Arno” hanno provveduto ad approvare – nei termini previsti di 180 giorni dalla pubblicazione della DGRT 1182/2015 – un PAC unico a livello di area di superamento, contenente anche gli
interventi contingibili per la riduzione delle emissioni in atmosfera degli inquinanti ed in particolare del materiale particolato fine PM10, individuati secondo i suddetti criteri basati sull’utilizzo dell’indice di
criticità di cui alla DGRT n. 814 del 01.08.2016;
VISTO l’avviso alla cittadinanza del 29.10.2021, pubblicato sul sito internet del Comune, con il quale si informa sull’identificazione del Comune di Santa Croce sull’Arno come “critico” per quanto riguarda la
qualità dell’aria relativamente al particolato fine PM10 e si invita a seguire comportamenti virtuosi per ridurre l’emissione di materiale particolato quali limitare l’accensione di fuochi liberi all’aperto, limitare
l’uso di legna in caminetti aperti e stufe tradizionali, e limitare l’utilizzo di mezzi privati di trasporto; VISTA la comunicazione e-mail trasmessa ai Sindaci da ARPAT in data 22.01.2022 con cui viene comunicato il raggiungimento del livello di criticità 2 nell’area di superamento denominata “Comprensorio del Cuoio di Santa Croce sull’Arno”;
VALUTATA la necessità di garantire la salute dei cittadini e di evitare l’esposizione agli inquinanti delle fasce più sensibili della popolazione, provvedendo all’adozione di interventi contingibili di opportuna
durata per limitare le emissioni dalle principali
INVITO
alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati di trasporto e all’uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
COMUNICA che dopo i giorni di validità della presente ordinanza, la stessa si ripeterà, fino al 31 marzo, alla
comunicazione di ogni ulteriore raggiungimento del livello di criticità 2 da parte di ARPAT.
AVVERTE che tutti i contravventori saranno puniti a termini di legge.
INCARICA il Comando della Polizia Municipale di provvedere alla verifica dell’esecuzione di quanto
disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo
quanto indicato dalla vigente normativa.
DISPONE che la presente ordinanza sia resa nota mediante:
pubblicazione all’Albo Pretorio;
pubblicazione sul sito internet del Comune, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza;
per tramite l’Ufficio Segreteria del Sindaco agli organi di stampa locali.
DISPONE inoltre la stessa sia trasmessa:
alla Regione Toscana;
al Servizio Polizia Municipale, per gli adempimenti di competenza;
al Dipartimento ARPAT di Pisa;
all’Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene e Sanità Pubblica;
al locale Comando Stazione Carabinieri.
AVVERTE che contro la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.