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La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2020/2021 la 55^ edizione della Coppa Italia Dilettanti alla quale sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza.
Il Comitato Regionale Toscana organizza la fase regionale della manifestazione con le Società di Eccellenza e intende concluderla in tempo utile per comunicare alla L.N.D., entro il termine che la stessa renderà noto con successiva informativa, la Società vincente qualificata per la Fase Nazionale.
La competizione si svolge in quattro turni e una finale. I turni si svolgono per “accoppiamento” e “triangolare”. Accoppiamenti e triangolari effettuati con il criterio di vicinorietà e in prospettiva di garantire sviluppo alle fasi successive
in un programma globale. Accoppiamenti gare di andata e ritorno:
la società scritta al rigo superiore del prospetto di cui al precedente punto gioca la prima partita in casa.
Supera il turno la società che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate è dichiarata vincente la società che ha fatto il maggior numero di reti in trasferta;
a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’Arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.
Triangolari:
Effettuerà la prima gara in casa la società scritta al primo posto del triangolare (A) contro la società scritta al secondo posto (B) riposerà la società scritta al terzo posto (C );
nella seconda giornata riposa la società che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta;
nella terza giornata si svolge la gara fra le società che non si sono incontrate in precedenza. Risulta vincente del turno la società che:
ha ottenuto il maggior numero di punti;
a parità di punti la miglior differenza reti;
a parità di differenza reti, il maggior numero di reti segnate;
a parità di reti segnate (nel caso di persistente parità di due sole società) fa fede l’esito dell’incontro diretto fra le due;
ad ulteriore persistente parità o nella ipotesi di completa parità fra tutte e tre le società si procede per sorteggio a cura del Comitato Regionale Toscana;
Turni in gara unica:
Supererà il turno la società vincente. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta;
Turni:
Nel primo turno le modalità di svolgimento sono quelle previste per gli accoppiamenti ed i triangolari riportate nel regolamento della coppa.
Nel secondo e quarto turno giocherà in casa la società scritta al rigo inferiore, nel terzo turno giocherà in casa la società scritta al rigo superiore del prospetto.
Le modalità della finale sono riportate nel presente regolamento.
Finale:
Gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse parità si procederà ad effettuare due tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore secondo norma;
Modalità amministrative:
Nel turno con gare di andata e ritorno l’incasso della gara è di competenza della Società che giuoca in casa. Nei turni a gara unica l’incasso, detratto l’importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le società interessate all’incontro. Nella gara di finale dall’incasso dovrà essere tolto l’importo da versare alla S.I.A.E., l’importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell’incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana;
Premi e riconoscimenti:
-trofeo Campione Regionale Coppa Italia (alla 1^ classificata) e targa (alla 2^ classificata); -n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori e ai tecnici delle squadre;
Partecipazione dei Calciatori:
Alle gare di Coppa Italia, per la fase Regionale, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la rispettiva Società per la stagione sportiva 2020/2021 senza alcuna limitazione di impiego rispetto all’età massima e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. e con l’obbligo di impiegare comunque per l’intera durata delle gare, almeno 1 calciatore nato dal 1.1.2000 in poi, almeno 1 calciatore nato dal 1.1.2001 in poi e uno dal 1.1.2002 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in caso di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza della predetta disposizione è punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.
Sostituzione dei Calciatori:
Sono consentite cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.
Organizzazione reclami e disciplina sportiva:
L’organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.
Per la disciplina sportiva − ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate; − visto l’art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva; − visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva; − visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; d e l i b e r a di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del C.U. n. 84/A F.I.G.C. del 4/9/2020 sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:
1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: – il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
– il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
– il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: – il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
– il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
– il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
– il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
– il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza;
– al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.
Rinuncia a gare:
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 600,00. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.
Orari e campi di gioco:
Gli orari delle gare sono quelli fissati dal C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D. E’ tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l’accordo della società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di gioco sul quale la società ospitante abitualmente gioca le sue gare purché la richiesta pervenga al C.R.T. almeno otto giorni prima della data fissata per la disputa della partita.
Arbitri:
Designati a cura del C.R.A. Toscana.
Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Italia:
Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Italia Dilettanti – fase regionale – dalla L.N.D. con il C.U. n. 1 pubblicato in Roma il 1° Luglio 2020.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.