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Il Giudice Sportivo Notaio Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 18 Febbraio 2019 ha adottato la deliberazione che di seguito si riporta:
”GARA DEL 17 FEBBRAIO 2019
GARA CUNEO – PRO PIACENZA
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali OSSERVA
– che nella gara in oggetto, la società Pro Piacenza ha presentato all’arbitro una distinta di gara comprendente soltanto n. 8 calciatori;
– che la predetta distinta, all’esito di accertamenti d’ufficio, risulta annoverare solo n. 4 calciatori regolarmente tesserati (a nome Sarr Lamine Manuel, Isufi Calvin, Migliozzi Cristiano e Cirigliano Nicola) in quanto la richiesta di tesseramento di n. 2 calciatori (a nome Valente Gaetano e Del Giudice Gioele) risulta essere stata respinta dalla Lega di competenza per vizi afferenti le variazioni di tesseramento, la richiesta di tesseramento di n. 1 calciatore (a nome Di Bella Mirko) risulta anch’essa viziata ed annullata in data odierna, mentre l’ottavo calciatore (a nome Picciarelli Alessio) è stato dapprima inserito in distinta con qualifica di massaggiatore e, successivamente, come atleta allo scopo di iniziare comunque la gara con il numero minimo di 7 calciatori, così come previsto dalla Regola n.3 del Giuoco del calcio, essendo il calciatore Isufi Calvin privo di documento
di identità al momento della chiamata dell’arbitro;
– che l’arbitro, non avendo l’obbligo di verificare il regolare tesseramento dei calciatori in distinta, ma di accertarne unicamente l’identità, prendendo atto delle dichiarazioni della società in ordine alla posizione di tesseramento degli atleti stessi, a norma di regolamento ha fatto disputare la gara, con i prevedibili esiti;
191/471
– che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare l’inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l’essenza stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara “farsesca” dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico), abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.
RILEVA
* come i comportamenti in esame risultino contrari alle prescrizioni:
– dell’art. 1 bis del CGS che richiede alle società ed ai loro rappresentanti, nello svolgimento di qualsiasi attività rilevante per l’ordinamento federale, di “comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”
– dell’art. 10.6 del CGS in ordine alla violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, che dichiara sanzionabili gli atti compiuti, con finalità di elusione delle predette norme, dai rappresentanti delle società allo scopo di far partecipare ad una gara calciatori “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”
– dell’art. 61.5 NOIF, avendo il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra falsamente
attestato, “con conseguente responsabilità propria e della società”, che tutti i calciatori iscritti in lista erano regolarmente tesserati per la società e, in particolare, avendo falsamente autocertificato, “ai sensi della Regola 3 punto 5 del Regolamento Aia che il calciatore Alessio Picciarelli è regolarmente tesserato con la nostra società”
– degli artt. 28 e 33 delle NOIF, che identificano, quali calciatori aventi titolo a disputare le gare ufficiali di campionati professionistici, unicamente soggetti tesserati come professionisti o giovani di serie; * che la responsabilità della società Pro Piacenza risulta accertata dalle chiare risultanze degli atti ufficiali e dalla verifica documentale presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega; * che l’accertata responsabilità della società Pro Piacenza debba qualificarsi come “diretta” ai sensi dell’art. 4.1 del CGS, in quanto l’attività fraudolenta dei propri dirigenti era consapevolmente finalizzata ad impedire che la mancata presentazione alla gara in oggetto, integrando il quarto caso di rinuncia alla disputa di una gara nel medesimo campionato, avrebbe comportato l’esclusione della società dal campionato di competenza;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
DELIBERA 1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di “ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA”
191/472
3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di €
20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
– a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati;
– a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento.